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La scelta del Consulente tecnico

Nella consuetudine la scelta professionale è basata sulla conoscenza personale o interpersonale, senza specifica valutazione dell'esperienza in campo tecnico - legale.

Si ritiene che un qualunque tecnico possa comunque svolgere egregiamente il ruolo del consulente di parte.

Diversamente il Consulente tecnico di parte assume nello sviluppo delle operazioni peritali, ma sopratutto nelle fasi preliminari alla citazione, un ruolo fondamentale ed attivo, ove la conoscenza del processo civile incide in modo fondamentale nell'ottenimento delle proprie ragioni di causa.

Tale aspetto non deve essere trascurato; il Consulente tecnico di parte deve in primo luogo mettere in luce già nella relazione tecnica di base tutte le lagnanze, nessuna esclusa, anche se di dubbia valenza, che costituiranno fondamento del quesito peritale e delle indagini affidate al C.T.U. Successivamente a tale fase ben difficilmente sarà possibile inserire nuovi elementi di indagine.

Il quesito peritale si baserà infatti, salvo ogni valutazione o deduzione nel rapporto dialettico e decisionale tra Giudice e rappresentanti legali, su quanto denunciato dal Consulente tecnico di parte ed se si manifestassero ulteriori vizi ad esempio durante le operazioni peritali, questi non potranno essere considerati.

Importante pertanto la collaborazione tra Avvocato e Consulente tecnico, affinquè quest'ultimo avvalli e sostenga con le proprie competenze le ragioni legali della causa o dell'accertamento tecnico.

Anche la computazione economica dei vizi o del danno, come espressione delle giuste fasi costruttive, assume una veste considerevole ove deve inserire tutte le lavorazioni necessarie ad ottenere il completo rinoscimento. 

Spesso è giudicata positivamente la presenza in udienza del Consulente tecnico nelle fasi preliminari fino alla nomina e giuramento del C.T.U. Ancor più importante invece è la giusta costruzione degli atti, affiancando l'Avvocato fino alla proposta del quesito peritale ed all'assistenza, del caso anche in udienza, allorchè il C.T.U. non abbia recepito le ragioni di parte.

Il Consulente tecnico di parte dovrà inoltre, durante gli incontri del collegio peritale, esporre con giusta maestria delle ragioni di parte, le valenze tecniche e giuridiche che la conduzione di causa domanda in sede giudiziale. Infatti non tutti i Consulenti Tecnici d'Ufficio manifestano la medesima preparazione e compenza, vuoi anche per la vastità e specializzazione dei settori tecnici, vuoi per la propria esperienza professionale, vuoi per il saltuario ruolo affidato al C.T.U. 

Per tali motivi è fondamentale incaricare un Consulente tecnico di parte che ben conosca e possa gestire lo sviluppo delle operazioni tecniche, fino al riconoscimento delle proprie ragioni; che ben conosca l'andamento del processo civile e con la propria esperienza assuma un ruolo fondamentale nell'assistere il rappresentante legale fino all'ottenimento del giusto riconoscimento.

Arch. Roberto Capra 


  

Il ruolo difensivo del 

Consulente tecnico

Il Consulente tecnico di parte è chiamato a svolgere, oltre al ruolo proposivo per parte attrice che istruisce la causa, il ruolo difensivo per parte convenuta che si costituisce a difesa delle proprie ragioni.

L'esperienza e la competenza professionale assumono anche e sopratutto in tale ambito una veste fondamente per controllare lo sviluppo del processo tecnico e decisionale. 

Nella pratica professionale si assiste a scene di dubbia valenza morale, tecnica e sopratututto efficacia nell'ottenimento del risultato finale, ove a volte il Consulente tecnico di parte, spogliandosi della propria dignità tecnica, nega le pur evidenti ragioni o si oppone senza giusta causa ad ogni necessario accertamento tecnico. Certamente non è questo il compito del Consulente tecnico di parte; diversamente egli deve saper, con la propria competenza tecnica e giuridica, indirizzare le operazioni peritali, anzitutto nel rispetto limite del quesito peritale, ma sopratuttto nella difesa della diversa scelta operativa, magari generata da necessità di ordine metodico o tempistico o da richieste della stessa committenza, anche con inserimento di giuste valenze giuridiche, atte ad indirizzare il C.T.U. verso l'esclusione per parti dei difetti o vizi lamentati. E' comunque fondamentale l'esperienza e la pratica professionale anche nel limitare od estendere le operazioni peritali indirizzando gli accertamenti tecnici verso le metodiche che forniscano i risultati maggiormente utili alle ragioni di parte.

Ove poi palesemente i vizi si rendono manifesti e l'andamento delle operazioni peritali assuma una connotazione di riconoscimento del danno, ancor prima dell'esito della bozza di C.T.U., allorchè il rappresente legale lo ritenza opportuno, indirizzare la parte rappresentata verso una conciliazione che possa limitare l'esposizione economica alla quale dovrà sottoporsi al termine dell'accertamento.    

Il Consulente si troverà spesso a dover affrontare una  Perizia di parte agli atti, sulla base della quale il C.T.U. procederà per intero o per le parti assegnare dal Giudice, a verificare le lagnanze assunte da parte attrice. Spesso sono trascurati gli atti, particolarmente difensivi, le ragioni di parte ed a volte le testimonianze già assunte. Sarà pertanto compito del Consulente tecnico di parte, ben conoscendo la tematica, mettere in evidenza tutto ciò che risulterà utile all'ottenimento della giusta difesa limitando od annullando le ragioni tecniche e giuridiche di citazione.   

E' pertanto fondamentale che il Consulente tecnico di parte, allorchè intervenuito al termine delle fasi cantieristiche sia affiancato pur in via informale od istruito sulle modalità esecutive dei lavori svolti e le ragioni di scelta ove spesso neppure l'avversario Consulente tecnico di parte attrice conosce le ragioni ma solo il manifestarsi dei vizi o difetti lamentati.

Il Consulente tecnico di parte dovrà giustamente interfacciarsi con il C.T.U. dorante le operazioni peritali, esponendo di volta in volta, le diverse ragioni difensive sia in ambito tecnico che giuridico, assumendo un giusto rapporto dialettico e di confronto atto ad indurre il congruo risultato di parte, nella migliore forma.

Allorchè infine il Consulente tecnico d'ufficio generi un risultato mediocre o di pressochè pieno riconoscimento delle lagnanze di parte attrice non così raramente si assiste a ingenerose denigrazioni dell'operato tecnico di C.T.U., anche al fuori delle norme deontologiche professionali; diversamente, il Consulente tecnico di parte dovrà ben operare nelle fasi preliminali, ma allorchè non sufficinete costruire delle osservazioni motivate nelle proprie valenze tecniche e giuridiche che possano costutuire sostegno giurico anche nelle successive fasi del processo civile fino al parziale o diverso riconoscimento della C.T.U.  

Arch. Roberto Capra 

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